Si comunica che per l'anno 2025 sono state deliberate le aliquote di seguito riportate, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2025.
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,6% |
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c) n.6, della legge n. 160 del 2019 | SI' |
Fabbricati rurali ad uso strumentale 8inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
Fabbricatiappartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% |
Terreni agricoli | 0,96% |
Aree fabbricabili | 1,06% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata locata o in comodato - Tipo contratto: - Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni condizioni locatario/comodatario: parenti sino al primo grado - Destinazione d'uso: purchè l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale | 0,86% |
Nessuna esenzione presente.
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, comi 747 e 760, dlla legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggetate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160del 2019, devono intendersi "esclusivamente queste classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".