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ANAGRAFE RESIDENTI

Documentazione utile per:

AUTENTICA DI COPIA
La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che la copia presentata è conforme al documento originale.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza. Le copie autentiche valgono come gli originali.
La dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia e reca le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l'uso al quale è destinata, l'eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell'autenticazione , il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento conta più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Nel caso in cui l'interessato debba presentare ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblici servizi una copia autenticata di un documento, l'autenticazione può essere effettuata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione dell'originale.
Cosa fare
Occorre presentarsi con l'originale ed una copia del documento da autenticare, muniti di una marca da bollo ovvero di una marca per ogni quattro facciate, qualora il documento da autenticare sia formato da più pagine. Nel caso di esenzione da bollo, occorre indicare gli estremi della norma che lo prevede.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia.
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, l'interessato può, anziché presentare copia autenticata del documento, rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, per quanto riguarda la conformità di:
• copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
• copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
• copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Dove
Presso gli uffici demografici siti in Via Mancini n. 23 piano terra
Costi
- in bollo (per presentazione ai privati ): € 16,00 ( marca)
- in carta libera (solo nei casi previsti dalla legge)


AUTENTICA DI FIRMA

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione (notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco) che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a:
• istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio
• deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terzi
• eventuali altri autentiche se previste da specifiche disposizioni di legge
L'autenticazione delle sottoscrizioni è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e  Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.
Per le domande da presentare alla Pubblica Amministrazione non è necessaria l'autentica della firma. Ciò vale anche per i gestori e gli esercenti di servizi pubblici. Le istanze e la documentazione dovranno essere firmate davanti all'impiegato che le riceve oppure possono essere inviate anche per posta, via fax o consegnate tramite persona delegata, sempre corredate della fotocopia del documento di identità.
Requisiti:
• essere maggiorenni;
• per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
• per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
• per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Cosa
Occorre essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Chi è privo di suddetto documento deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità.
Dove
Presso gli uffici demografici siti in Via Mancini n. 23 piano terra
Costi
- in bollo (per presentazione ai privati ): €. 16,00 (marca)
- in carta libera (solo nei casi previsti dalla legge che prevedano l'esenzione dal tributo del bollo)

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA

La legalizzazione di fotografia consiste nella identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.
La legalizzazione della fotografia dovrà essere richiesta soltanto nel caso in cui sia necessaria, per il successivo rilascio da parte di una Pubblica Amministrazione, di un documento personale (patente di guida, passaporto, porto d'armi, licenza di pesca, patente nautica, ecc.). Sono esclusi gli usi sportivi e nel caso di uso scolastico provvede direttamente la segreteria dell'istituto scolastico presso il quale si presenta la documentazione per l'iscrizione.
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali sono tenute a legalizzare le fotografie necessarie alla pratica presentate, direttamente dall'interessato.
Le fotografie possono essere legalizzate anche dal dipendente incaricato dal Sindaco.
Cosa serve
Occorre presentarsi muniti di una fotografia (frontale, recente e con la testa scoperta) e di un documento di riconoscimento valido (per i minori occorre la presenza di uno dei genitori con documento di riconoscimento).
Dove
Presso gli uffici demografici siti in Via Mancini n. 23 piano terra
Costi: esente


AUTOCERTIFICAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati, bensì dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare gli elementi necessari. Per i soggetti privati (banche, assicurazioni etc.) l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.
Ogni cittadino maggiorenne ha la possibilità, quindi, di autocertificarsi, vale a dire di rivolgersi agli uffici della Pubblica Amministrazione ed ai gestori ed esercenti di pubblici servizi (ENEL, Telecom, ecc.) dichiarando, egli stesso, quanto avrebbe dovuto apparire sui certificati o sugli atti rilasciati da uffici pubblici. La legge consente, infatti, di sostituire ai certificati, proprie dichiarazioni su stati, fatti e qualità personali, nonchè di presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
I cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzarla solo per dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione in Italia.
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.
Sono Amministrazioni Pubbliche: tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative; le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni;
le Comunità Montane e loro Consorzi ed Associazioni; le Istituzioni universitarie; gli Istituti Autonomi Case Popolari; le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e loro Associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Le dichiarazioni che si possono autocertificare:
• residenza
• cittadinanza
• nascita
• nascita del figlio
• matrimonio
• morte
• stato di famiglia
• godimento dei diritti politici
• stato civile
• esistenza in vita
• posizione militare
• iscrizione in albi o elenchi tenute dalle pubbliche amministrazioni.
Stati fatti e qualità personali
a. titoli di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica.
b. Situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi e ammontare corrisposto, possesso numero codice fiscale, partita IVA ed altri dati presenti nell'anagrafe tributaria e inerenti l'interessato.
c. Stato di disoccupazione, qualità e categorie di pensione, qualità di studente o di casalinga.
d. Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore curatore e simili.
e. Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.
f. Di non aver riportato condanne penali.
g. Qualità di vivenza a carico
h. Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato Civile.
I moduli per l'autocertificazione possono essere ritirati presso le sedi anagrafiche o scaricati da questo sito internet.
L'autocertificazione non è utilizzabile:
• nei rapporti fra privati o con l'Autorità Giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali;
• per certificati medici, sanitari, veterinari di origine; di conformità all'UE; marchi; brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore;
• manifestazioni di volontà (impegni, accettazioni, rinunce, procure) e deleghe configuranti una  procura.

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