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Valore degli immobili

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO:
1) la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% (rendita moltiplicata per 105 e diviso per100) (art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662).
2) all'importo che ne risulta si applica il moltiplicatore corrispondente alla Categoria catastale di appartenenza del fabbricato, nelle seguenti misure:

Consulta le Tipologie catastali

FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO:
Per i fabbricati da iscrivere in categoria catastale D, ma non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale. Per l'anno 2022 è stato emanato il Decreto 9 maggio 2022 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

TERRENI AGRICOLI:
Il reddito dominicale risultante a catasto deve essere rivalutato del 25% (art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662) e moltiplicato per 135.
Dal 1° gennaio 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Decreti Approvazione Coefficienti per Fabbricati Cat. Catastale privi di rendita

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