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Imposta di Soggiorno

L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

Il Comune di Gradara con Deliberazione di C.C. n. 63 del 20.11.2017, successivamente integrata con Delibera di C.C. n. 62 del 28/12/2020, ha approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

L'Imposta di Soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ed extraricettive ubicate nel territorio del Comune di Gradara, di cui alla L.R. in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per le categorie alberghi, attività turistiche, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, B&B, affittacamere, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, ostelli e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.

I gestori delle strutture presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Gradara.

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

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