Contenuto principale

Copia integrale dell'atto di matrimonio

L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di una delle casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000): rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante, previa istanza scritta.
L’art. 177, comma 3, del d.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Torna all'inizio