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Il matrimonio

Matrimonio civile

Il matrimonio civile è, per definizione, il matrimonio che garantisce automaticamente tutti gli effetti civili (legali ed amministrativi).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune.
L'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni:

  • dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
  • riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie;
  • dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Il matrimonio civile può essere celebrato nel comune di residenza di uno dei due sposi oppure in un altro Comune. All’atto della celebrazione del matrimonio è necessaria la presenza di due testimoni. Qualora gli sposi intendano sposarsi in un diverso Comune, devono presentare istanza motivata e l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, terminate le pubblicazioni, delegherà alla celebrazione del matrimonio l'ufficiale di stato civile del comune prescelto.
Regime patrimoniale - Contestualmente alla celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni o comunione dei beni. Gli sposi stranieri possono scegliere di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge del loro stato di appartenenza.
Se i richiedenti non conoscono perfettamente la lingua italiana, devono farsi assistere, durante la pubblicazione e celebrazione di matrimonio da un traduttore o interprete.

Matrimonio religioso
Il matrimonio con rito religioso è celebrato dal competente parroco o ministro di culto. Tale matrimonio acquista effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di celebrazione. E’ cura del parroco o del ministro di culto celebrante istruire il procedimento affinchè il matrimonio religioso abbia effetti civili e trasmettere, successivamente alla celebrazione, l’atto di matrimonio al Comune per la trascrizione.

Unioni civili
La legge n.76/2016 ha introdotto l’istituto dell’unione civile fra persone dello stesso sesso; l’unione si costituisce rendendo una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Il procedimento di costituzione dell’unione civile è articolato nelle seguenti fasi:

  1. richiesta di costituzione dell’unione
  2. verifiche da parte dell’ufficio di stato civile
  3. costituzione dell’unione civile e conseguenti aggiornamenti anagrafici. I luoghi e i costi delle unioni civili sono gli stessi dei matrimoni civili.

Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile. Nella dichiarazione di costituzione dell’unione civile le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 20 maggio 2016, n. 76.


Contatti:
Per ulteriori informazioni: tel 0541-823939
Email: monica.arduini@comune.gradara.pu.it
Per informazioni sui luoghi adibiti alle celebrazioni, prenotazioni e relativi costi:
Gradara Innova tel 0541964673 Email: info@gradarainnova.com

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